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Tasse sulla compravendita

Acquisto prima e seconda casa...

 

Tabella riassuntiva dei vantaggi per la prima casa
  IMPOSTA PRIMA CASA ALTRE
acquisto da privato REGISTRO 3 % 7 %
IPOTECARIA 168 euro 2 %
CATASTALE 168 euro 1 %
acquisto da impresa "costruttrice" o "ristrutturatrice"
entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori
IVA 4 % 10 %
REGISTRO 168 euro 168 euro
IPOTECARIA 168 euro 168 euro
CATASTALE 168 euro 168 euro
acquisto da impresa non costruttrice oppure costruttrice
che vende dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori
REGISTRO 3 % 7 %
IPOTECARIA 168 euro 2 %
CATASTALE 168 euro 1 %


Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.

Dal 1º gennaio 2007 ( per effetto della Legge Finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.

È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale come successivamente determinato a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti, a meno che il venditore (impresa costruttrice) non abbia ultimato i lavori da 5 anni, in questo caso, la tassazione avviene sulla rendita catastale.

Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate ad Iva, nel rogito le parti devono segnalare:

  • Le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;  
  • Se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione, tutti i dati identificativi, la denominazione,  la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, la partita IVA, il codice fiscale e il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;  
  • le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Agevolazioni Prima Casa

Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.


Acquisto da privato non soggetto ad Iva


In particolare, se la parte che cede la casa è un privato non soggetto ad Iva, l'agevolazione consiste nella possibilità di versare:
 

  1. Imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%);
  2. Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2%% e dell'1%.

Agevolazioni fiscali prima casa: acquisto da imprese

Chi, invece, compra casa da un venditore con partita Iva, dovrà tener conto delle recenti modalità di tassazione introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006).

A partire dal 4 luglio 2006, per la compravendita della prima casa in cui la parte venditrice è un'impresa, l'acquirente è chiamato a versare le seguenti imposte agevolate:

  1. Iva al 4%, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 168 euro ciascuna), se la cessione è effettuata da impresa "costruttrice" (o da impresa che ha ristrutturato l'immobile) e la vendita si conclude entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori.  
  2. imposta di registro agevolata con aliquota del 3%, più imposte ipotecaria e catastale agevolate in misura fissa (168 euro ciascuna), se la cessione è effettuata da impresa "non costruttrice";, oppure quando il venditore è un'impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l'immobile) e la vendita avviene dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. ATTENZIONE!!! DA GENNAIO 2011 IL TERMINE CHE PRIMA ERA DI 4 ANNI E' STATO PROROGATO A 5 ANNI.

Ovviamente, in assenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa, l'aliquota Iva aumenta al 10% (20% se fabbricato di lusso), l'imposta di registro al 7% e le imposte ipotecaria e catastale al 2% e 1%.

Le agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa sono riconosciute in sede di registrazione dell'atto.

 

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI



Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l'acquisto riguardi un' abitazione non "di lusso".

Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).

Accertato che si acquisti un'abitazione considerata non "di lusso", i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, solo in presenza di determinate condizioni:

a) l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l'acquirente svolge la propria attività principale.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

b) l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;

c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

In presenza dei requisiti sopra elencati l'agevolazione prima casa spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati.

Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l'impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell'acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l'immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di acquisto.

Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.