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Tasse sulla compravendita

Acquisto della seconda casa...

Acquisto della seconda casa... - Dimore Immobiliare



LE IMPOSTE DOVUTE PER ACQUISTO DI UN IMMOBILE
(aggiornato alla finanziaria 2008) dall'Annuario del Contribuente 2008 dell'Agenzia delle Entrate

In caso di acquisto di un immobile si applicano l'imposta di registro o alternativamente l'Iva (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.
 




COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE


PRIVATO IVA No
Registro 7%
Ipotecaria 2%
Catastale 1%
_____________________________________________________________________________

Impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione

Impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori
IVA Esente
Registro 7%
Ipotecaria 2%
Catastale 1%
_____________________________________________________________________________

Impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata; IVA 10%*
Registro 168 euro
Ipotecaria 168 euro
Catastale 168 euro
______________________________________________________________________________
* 20% se il fabbricato è di lusso.



Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.

Dal 1º gennaio 2007 ( per effetto della Legge Finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.

È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale come successivamente determinato a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti, a meno che il venditore (impresa costruttrice) non abbia ultimato i lavori da 4 anni, in questo caso, la tassazione avviene sulla rendita catastale.

Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate ad Iva, nel rogito le parti devono segnalare:

  • Le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;
     
  • Se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione, tutti i dati identificativi, la denominazione,  la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, la partita IVA, il codice fiscale e il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
     
  • le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

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